Home Link Bacheca Forum Staff Note legali Scrivici Cerca

Gatto in arrivo

▶Perchè un gatto
▶Dove prendere un gatto
▶Il cucciolo
▶Gattini orfani
▶I preparativi
▶Ingresso in casa

Razze

▶Perchè il gatto di razza
▶Il giusto prezzo
▶Accoppiamento
▶Le razze

Comportamento

▶Comunicare col gatto
▶Psicologia
▶Educazione

Vivere col gatto

▶Buon Umore
▶Viaggiare col gatto
▶Piante pericolose
▶La legge
▶Maltrattamenti
 

MALTRATTAMENTI

Maltrattamenti

Introduzione

Le leggi

Legge 281/91
Articolo 727
Articolo 638
Disegno di Legge 1930

Aiutiamoli!

Cosa fare

Storie a lieto fine

Mary

AnimalWeb > Home > Gatti > Maltrattamenti > Articolo 638
Articolo 638
Segue il testo completo dell'articolo 638 del Codice Penale sull'uccisione o danneggiamento di un animale altrui.

"Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di un animale altrui) - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno."