La legge attualmente in vigore per la tutela degli animali d'affezione e per la
prevenzione del randagismo è la 281/91 del 14 agosto 1991 di cui è riportato
il testo completo, tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 30 agosto 1991 (N.B.: l'articolo 6 è stato omesso perchè
abrogato nel 1993).
LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
- Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di
tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
- Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso
scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I
proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori
veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli
animali e di privati.
- I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
- I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
- I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al
proprietario o al detentore.
- I cani vaganti non tatuati catturati, nonchè i cani presso le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro
il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano
garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo
trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili.
- I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e
91 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se
gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
- è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
- I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
- I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati
o incurabili.
- Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità
sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
- Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari dell'unita' sanitaria locale.
- Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia
a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
- Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina
presso i comuni o le unità sanitarie locali nonchè le modalità per
l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore
della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio
indolore.
- Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il
risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali
strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto
delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei
servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina
altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per
la realizzazione degli interventi di loro competenza.
- Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie,
che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
- Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
- iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine
di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa
del suo habitat;
- corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli
enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla
presente legge nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le
unità sanitarie locali e con gli enti locali.
- Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani
randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale.
- Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni
possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati
alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La
rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di
contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente
legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
- I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel
rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale finalità dalla regione.
- I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si
attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo
2.
Art. 5
Sanzioni
- Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trecentomila a lire un milione.
- Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centocinquantamila.
- Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
- Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
- L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila
e nel massimo a lire tremilioni.
- Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e
4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte (Omissis)
Articolo abrogato dall'art. 10, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in l. 19 marzo
1993, n. 68.
Art. 7
Abrogazione di norme
- Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per
la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e
successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con
la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
- A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero
della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è
determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal
1992.
- Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo
di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto
del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
- All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
NOTE
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 2:
Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato
con D.P.R. n. 320/1954, sono così formulati:
"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni
qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in
osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio
può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano
circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve
dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere
per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i
gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili
all'infezione rabbica, nonchè in sede opportuna, gli altri mammiferi che
presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali
non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato
senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere
sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli
animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso
prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli
accertamenti diagnostici di laboratorio.
è vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere
distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabbico o
fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con
provvedimento del sindaco semprechè non debbano prima sottostare al periodo di
osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o
animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può
essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile
municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa
nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti
contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto
rabbico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a
sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore
si è mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio
da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette
giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di
osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si
trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve
essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o
zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli
14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto
entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o
venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi quinto,
sesto e settimo del precedente articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabbica assuma preoccupante diffusione il
prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti
della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura,
all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro
provvedimento eccezionale atto ad estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del
citato D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori
provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio
batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano
l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza
ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui
proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
Nota all'art. 5:
Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal
presente articolo:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali o
senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in
lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda
da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in
un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a
esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli
pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un
conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del
mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".
Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il
seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome) -
- è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle
materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla
politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
- La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno
ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale
incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai
presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle
province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del
giorno, nonchè rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti
pubblici.
- La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali.
- Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente
della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui
trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
- La conferenza viene consultata:
- sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le
regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica
nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori
attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
- sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti infraregionali, nonchè sugli indirizzi regionali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le
competenze regionali;
c. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente
delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le
questioni regionali sulle attività della conferenza.
- Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che
operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di
pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i
presidenti delle regioni e delle province autonome".
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