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VIAGGIARE COL CANE di Maria Lentini

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Norme generali
Disciplina sanitaria per l'importazione, l'esportazione ed il transito degli animali al seguito dei viaggiatori
Decreto ministeriale 10 aprile 1969 (G.U. 7 maggio 1969, n° 116)

Il Ministro per la Sanità
…..omissis….
decreta:

ARTICOLO 1
I cani e i gatti in importazione e transito al seguito dei viaggiatori devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato dallo Stato di provenienza a rilasciare certificati per l'esportazione degli animali. In detto certificato, redatto in lingua italiana ed in quella del paese di provenienza ovvero secondo al modello allegato al presente decreto, debbono essere indicati i dati segnaletici per l'identificazione dell'animale e le generalità del detentore.
Inoltre, il certificato predetto deve contenere la dichiarazione che l'animale, visitato il giorno del rilascio del certificato, è stato riconosciuto clinicamente sano e che è stato vaccinato contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato stesso.
Il certificato è valido 30 giorni dalla data del rilascio e può essere rinnovato, per pari periodo, a seguito di nuova visita veterinaria.

ARTICOLO 2
Le autorità doganali di frontiera, accertata la regolarità del certificato di cui al precedente art. 1, ammettono all'importazione o al transito, senza altre formalità, i cani e i gatti al seguito dei viaggiatori.

ARTICOLO 3
Per i cani e i gatti al seguito di viaggiatori che si recano temporaneamente dall'Italia all'estero, qualora gli animali risultino vaccinati contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data della partenza, potrà essere richiesto dai detentori il rilascio da parte del veterinario provinciale competente del certificato di origine e sanità previsto al precedente art. 1.
Il suddetto certificato, da esibirsi alle autorità doganali di frontiera all'atto del rientro in Italia, è valido a tutti gli effetti per consentire la reimportazione degli animali.
... omissis...