Disciplina sanitaria per l'importazione, l'esportazione ed il transito degli animali
al seguito dei viaggiatori Decreto ministeriale 10 aprile
1969 (G.U. 7 maggio 1969, n° 116)Il Ministro per la Sanità
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decreta:
ARTICOLO 1
I cani e i gatti in importazione e
transito al seguito dei viaggiatori devono essere scortati da un
certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario
ufficialmente autorizzato dallo Stato di provenienza a rilasciare
certificati per l'esportazione degli animali. In detto certificato,
redatto in lingua italiana ed in quella del paese di provenienza ovvero
secondo al modello allegato al presente decreto, debbono essere indicati
i dati segnaletici per l'identificazione dell'animale e le generalità del
detentore.
Inoltre, il certificato predetto deve contenere la dichiarazione che
l'animale, visitato il giorno del rilascio del certificato, è stato
riconosciuto clinicamente sano e che è stato vaccinato contro la rabbia
da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del
certificato stesso.
Il certificato è valido 30 giorni dalla data del rilascio e può essere
rinnovato, per pari periodo, a seguito di nuova visita veterinaria.
ARTICOLO 2
Le autorità doganali di frontiera,
accertata la regolarità del certificato di cui al precedente art. 1,
ammettono all'importazione o al transito, senza altre formalità, i cani e
i gatti al seguito dei viaggiatori.
ARTICOLO 3
Per i cani e i gatti al seguito di
viaggiatori che si recano temporaneamente dall'Italia all'estero, qualora
gli animali risultino vaccinati contro la rabbia da almeno 20 giorni e da
non oltre 11 mesi dalla data della partenza, potrà essere richiesto dai
detentori il rilascio da parte del veterinario provinciale competente del
certificato di origine e sanità previsto al precedente art. 1.
Il suddetto certificato, da esibirsi alle autorità doganali di frontiera
all'atto del rientro in Italia, è valido a tutti gli effetti per
consentire la reimportazione degli animali.
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