Segue il testo completo dell'articolo
727 così come è stato modificato dalla delle 473 del 22 novembre 1993, tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26
novembre 1993, sul maltrattamento degli animali.
Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727
è sostituito dal seguente:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali senza
necessità o li
sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche,
o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni
a lire dieci milioni.
La pena è
aumentata se il fatto è commesso con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico,
del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione
o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale:
in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza
e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di
recidiva la condanna comporta l'interdizione
dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento,
di mattazione o di spettacolo.
Chiunque
organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che
comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da
lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione
per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale
o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione
dell'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i
fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà
e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività
commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi."
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1993
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri |