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AnimalWeb > Home > Cani > Maltrattamenti > Articolo 638
Articolo 638
Segue il testo completo dell'articolo 638 del Codice Penale sull'uccisione o danneggiamento di un animale altrui.

"Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di un animale altrui) - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno."