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Segue il testo completo dell'articolo
638 del Codice Penale sull'uccisione o danneggiamento di
un animale altrui.
"Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di un
animale altrui) - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o
comunque deteriora animali che appartengono ad altri è
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La
pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si
procede di ufficio, se il fatto è commesso su tre o più
capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su
animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non
è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi
nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano
danno." |